Ogni volta che senti parlare di sicurezza antincendio, probabilmente non pensi subito alla tua casa o al tuo condominio. Magari credi riguardi solo la tua azienda, il posto dove lavori, le scuole dei tuoi figli e tutti i luoghi pubblici.
Ma in realtà il luogo più esposto al rischio incendi è proprio la tua casa. Secondo gli ultimi report dei Vigili del Fuoco, circa il 50% di incendi e incidenti avviene nelle abitazioni.
Purtroppo, il posto in cui ti senti più al sicuro è in realtà quello in cui potresti dover affrontare un incendio o un focolaio.
Proprio per questo il primo luogo da mettere in sicurezza per l’antincendio è la tua casa e il tuo condominio.
E il prossimo 6 maggio 2021 scade definitivamente la proroga concessa per provvedere a mettere in sicurezza il proprio condominio. Evitando multe e sanzioni.
Come già ti ho ricordato in un altro articolo, il condominio ricade nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 numero 151. Questo DPR censisce e regola le attività soggette a controllo dei vigili del fuoco.
Ecco le attività soggette elencate dal d.P.R. 151 che si possono trovare nei condomini:
- l’attività 4, cioè i depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: spesso i condomini possono avere dei depositi di GPL interrati.
- l’attività 74, impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido liquidò gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. In pratica si intendono le caldaia centralizzate.
- l’attività 75, le autorimesse pubbliche e private i parcheggi a più di un piano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta sopra i 300 mq. In questo senso si intendono le autorimesse coperte che spesso si trovano sotto i condomini.
- l’attività 77, che riguarda proprio gli edifici destinati a uso civile con altezza superiore a 24 m.
Quindi, se il tuo condominio ha una di queste quattro attività, ricade nella prevenzione antincendio. Tu e il tuo amministratore dovete mettere tutto in regola.
Purtroppo la sicurezza antincendio nelle case dove viviamo con le nostre famiglie è troppo spesso sottovalutata. In modo molto pericoloso.
Io stesso mi sono ritrovato spesso in condomini con condizioni e situazioni interne da incubo. Box interrati sotto il condominio non areati a volte diventano delle vere e proprio autorimesse. E dentro ci finiscono bombole del gas, materiali infiammabili, combustibili, un po’ di tutto insomma.
Sono bombe pronte a esplodere da un momento all’altro e magari tu stesso ci vivi sopra da anni senza immaginare neanche lontanamente il pericolo.
Per di più, molti di questi condomini hanno ormai diversi anni e hanno all’interno corridoio angusti, luci scarse, angoli ciechi…
Sono strutture che, in caso di incendio, diventano dei luoghi molto pericolosi per gli inquilini del palazzo.
Se ti ritrovi in situazioni simili, il mio consiglio è di correre subito ai ripari, dotando il condominio di cartellonistica opportuna ed estintori. Come minimo.
Ma certo non è che si può fare affidandosi al buon senso. Tu o l’amministratore di condominio dovete incaricare un tecnico antincendio per eseguire le pratiche di prevenzione incendi.
Dopo interverrà un’azienda o un professionista che installerà gli adeguamenti antincendio richiesti secondo il decreto. Poi, la stessa azienda installatrice o un’altra porterà avanti il piano di controlli e manutenzione.
Non è proprio una passeggiata. Devi assicurarti che il tuo amministratore di condominio faccia tutto, altrimenti multe e sanzioni ricadranno su tutti gli inquilini.
In più, le norme cambiano in continuazione e sono sempre richiesti nuovi adeguamenti. Come in questo caso.
Le novità per i condomini, introdotte dal Decreto Ministeriale del 25/01/2019, prevedono importanti adeguamenti antincendio per i condomini. Si applicano in toto agli edifici nuovi e con decorrenze specifiche per quelli già esistenti.
L’adeguamento entro il 6 maggio 2021 riguarda l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Alcuni condomini dovranno avere un impianto EVAC antincendio.
L’impianto di evacuazione sonora o impianto EVAC è un sistema avanzato regolato delle normative EN 54-16 ed EN 54-24. Ha capacità di autodiagnosi e garantisce sempre il proprio funzionamento: anche il guasto di una o più parti non pregiudica la diffusione del messaggio di emergenza fondamentali per l’evacuazione.
È importante negli ambienti con grande presenza di pubblico, per garantire un sistema di diffusione sonora e di allarmi per gestire le emergenze. Permette infatti di portare a termine con successo un’evacuazione guidata.
Il sistema non solo diffonde messaggi di allarme, ma anche altre comunicazioni sonore in condizioni ordinarie, ad esempio la musica o annunci. Ovviamente, in caso di allarme, la priorità massima spetta ai messaggi di emergenza.
In commercio puoi trovare diversi tipi di impianti di evacuazione sonora audio compatti. Possono avere vari elementi, come microfoni integrati, alimentazione interna, ridondanza doppia, amplificatori da interno o da esterno e diffusori certificati per operare in ambienti ATEX.
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Ma quali sono le norme antincendio attualmente in vigore in un condominio?
Ad oggi innanzitutto un edificio con un’altezza antincendio superiore a 24 metri, deve avere Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o documento equivalente (SCIA antincendio).
A maggio dello scorso anno è scaduto il termine per l’adozione di tutte le disposizioni antincendio e i piani per garantire l’esodo in sicurezza. Spero che il tuo condominio sia posto.
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Un aspetto fondamentale introdotto dalla nuove norme antincendio per il condominio è la ridefinizione dell’altezza antincendio.
Per i condomini, infatti, si parla di altezza antincendio, che non corrisponde necessariamente con l’altezza dell’edificio. È un parametro fondamentale per tenere in sicurezza la propria casa ed evitare multe e sanzioni.
Il Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 (G.U. 339-1983) – Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi ha introdotto l’altezza antincendio ed esprime un indice di sicurezza dell’edificio (non una semplice altezza percepita).
Come da definizione è l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Per calcolare quindi l’altezza antincendio di un condominio o di un palazzo, è necessario tenere in considerazione due punti:
- il livello esterno più basso
- la soglia della finestra o del balcone più in alto.
Una volta stabiliti questi punti di riferimento, bisogna calcolare la distanza verticale tra di essi.
L’altezza antincendio è un parametro fondamentale per la definizione dei vari livelli di prestazione (LP).
Le nuove norme prevedono quattro Livelli di Prestazione, legati all’altezza antincendio dell’edificio. Per ogni LP corrispondono diverse misure da prendere.
LP 0 – edifici compresi tra 12 e 24 metri
Il Livello di Prestazione 0 include misure minime.
Si devono stabilire le istruzioni che il responsabile deve dare agli occupanti dell’edificio per la chiamata dei soccorsi. Il responsabile deve anche dare le informazioni per consentire un efficace soccorso:
- messa in sicurezza delle apparecchiature e degli impianti
- indicazioni per l’esodo in sicurezza
- divieto di utilizzo degli ascensori in caso di evacuazione.
LP 1 – edifici di altezza compresa tra 24 e 54 metri
Il Livello di Prestazione 1 aggiunge alle precedenti misure la messa in atto di un piano di emergenza condominiale. Questo non è altro che un documento contenente le indicazioni e i comportamenti che gli occupanti devono seguire in caso di pericolo.
Era già previsto per i luoghi di lavoro. Ora l’obbligo è esteso e indispensabile anche per i condomini. L’amministratore ha anche l’obbligo di renderlo disponibile agli inquilini e tutti quelli che lavorano nel palazzo.
LP 2 – edifici compresi tra 54 e 80 metri
Il Livello di Prestazione 2 contiene tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1. In aggiunta c’è l’installazione di un impianto antincendio con dispositivi di emergenza sonori e ottici.
Inoltre, per quanto riguarda la pianificazione dell’emergenza, per questo livello essa dovrà contenere anche le procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.
Se il tuo condominio rientra in questo LP devi essere sicuro che abbiano installato i sistemi di allarme entro il prossimo 6 maggio 2021.
LP 3 – edifici di altezza superiore agli 80 metri o indipendenti dall’altezza se con più di 1000 occupanti.
Gli edifici che hanno il Livello di Prestazione 3 devono inoltre dotarsi di misure antincendio preventive e pianificare l’emergenza. Per questi edifici è obbligatorio dotarsi di un sistema di allarme vocale EVAC, composto da una centrale e da altoparlanti o diffusori sonori.
Dovranno inoltre dotarsi di un centro di gestione dell’emergenza, con tutte le informazioni utili.
Infine, tutti i condomìni di altezza superiore a 24 metri dovranno obbligatoriamente dotarsi dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio. Questo adempimento dovrà essere ripetuto ogni 10 anni.
La stessa procedura è obbligatoria per gli uffici con più di 300 persone di cui alle attività riportate nel DPR.
L’asseverazione firmata dal professionista abilitato e iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni deve avere l’attestazione dell’assenza di variazioni delle misure di sicurezza antincendio.
Oltre a contenere la documentazione attestante il corretto adempimento degli obblighi di manutenzione previsti dalle norme antincendio per il condominio.
Nel caso siano avvenute modifiche sostanziali, occorre l’obbligo della presentazione della SCIA antincendio.
Il ruolo fondamentale dell’amministratore di condominio nella sicurezza antincendio.
Da quanto emerge dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, l’amministratore di condominio dovrà accertare l’adeguamento dell’edificio:
- stabilire l’altezza antincendio dell’edificio
- verificare la situazione amministrativa del condominio nei confronti dei VVF
- verificare la documentazione relativa agli impianti condominiali
- attribuire un L.P. (livello di prestazioni) adeguato e adottare le misure gestionali previste.
L’amministratore di condominio deve mettere tutto in regola e rispettare gli obblighi previsti dalle normative antincendio. Per farlo si farà aiutare da un tecnico specializzato in prevenzione incendi.
Il provvedimento è un’occasione per gli amministratori di condominio di fare un check-up dell’immobile. Possono controllare che sia tutto in ordine e che l’edificio abbia un’adeguata prevenzione incendi.
Inoltre, il decreto introduce la figura del responsabile della gestione sicurezza antincendio, che pianifica e organizza le attività. Questa figura, che può essere coincidente con il Responsabile delle attività, come ti ho già spiegato in un altro articolo.
Come amministratore di condominio sei civilmente e penalmente responsabile della sicurezza antincendio. Puoi anche rischiare sanzioni molto severe in caso di mancanze. Devi avere partner seri e affidabili: come ti ho spiegato, gli adempimenti sono tanti, bisogna conoscerli e applicarli tutti.
Il Sistema Manutenzione Protetta gestisce anche il condominio, per tutto quello che riguarda le dotazioni antincendio.
Ci sono porte antincendio, uscite di emergenza, estintori, impianti, rivelatori di fumo, pompe, idranti…
In particolare gli idranti e i naspi sono molto importanti. L’altezza notevole e una portata d’acqua non sufficiente possono rendere più difficile spegnere un incendio. E se non si interviene in tempo, è un attimo che le fiamme si diffondano ovunque. Con danni per gli occupanti e per il condominio stesso.
Certi aspetti possono sfuggire a chi non è esperto di prevenzione antincendio. Ma se hai dalla tua parte un manutentore che fa dell’antincendio il suo esclusivo settore di intervento, non tralascerai niente. E sarà tutto pronto in caso d’incendio e in regola in caso di controlli.
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Valuterai così con lui cosa devi fare nella tua azienda, quali sono i problemi da risolvere e come affidare la manutenzione di estintori e impianti.
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Ma soprattutto sarai davvero garantito contro eventuali malfunzionamenti e danni da incendio.
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