Ogni condominio è soggetto a misure di prevenzione contro un incendio. Il tuo è aggiornato secondo le nuove norme antincendio da poco in vigore?
La propria casa è il posto più sicuro dove stare. Un posto dove ci sentiamo al sicuro. Ma dove in realtà possiamo essere esposti a molti rischi.
Secondo l’ultimo report dei Vigili del Fuoco, circa il 14,4% degli incendi in Italia avviene nelle abitazioni. Non certo una buona percentuale.
Prendi tutte le dovute precauzioni per prevenire gli incendi casalinghi e accertati se il tuo condominio è in grado di far fronte a certi scenari. Anche per non ritrovarti a pagare multe salate.
Il condominio ricade nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 numero 151. Questo DPR censisce e regola le attività soggette a controllo dei vigili del fuoco.
Ecco le attività soggette elencate dal d.P.R. 151 che si possono trovare nei condomini:
- l’attività 4, cioè i depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: spesso i condomini possono avere dei depositi di gpl interrati, è un caso abbastanza classico.
- l’attività 74, impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido liquidò gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. In pratica si intendono le caldaia centralizzate, molto comuni nei condomini.
- l’attività 75, le autorimesse pubbliche e private i parcheggi a più di un piano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta sopra i 300 mq. In questo senso si intendono le autorimesse coperte che spesso si trovano sotto i condomini.
- l’attività 77, che riguarda proprio gli edifici destinati a uso civile con altezza superiore a 24 m.
Quindi, se nel tuo condominio si trovano queste quattro attività, ricade sicuramente nella prevenzione antincendio e devi ottemperare a tutti gli adempimenti del caso.
Ma cosa succede per la prevenzione contro un incendio se il tuo condominio non rientra in queste categorie?
Nelle riviste di settore questo aspetto è stato abbastanza approfondito e c’è un’ampia letteratura dedicata.
Un condominio può avere propri lavoratori, come il custode, il portiere, l’addetto alle pulizie. Ma può avere anche personale esterno che vi presta opera. In entrambi i casi diventa un luogo di lavoro.
Può essere il caso di ditte appaltatrici come l’idraulico, l’elettricista, l’ascensorista, l’azienda edile, le colf, studi professionali. Lavoratori che all’interno del condominio vi prestano la loro opera.
Il datore di lavoro in questo caso è l’amministratore di condominio.
Ha precisi obblighi sia verso i dipendenti sia verso qualunque categoria di lavoratore, secondo quanto specificato nel decreto ministeriale 81/08. Con tutte le sanzioni del caso.
Quindi, qualora non rientri nell’ambito della prevenzione incendio, il condominio resta comunque un luogo di lavoro. E come tale si devono garantire le misure di sicurezza, compresa l’antincendio.
Ma quanto sono sicuri i condomini?
Ti dico la verità, mi sono ritrovato spesso in condomini con condizioni e situazioni interne che non erano proprio il massimo in quanto a sicurezza.
Box interrati sotto il condominio non areati diventano delle vere e proprio autorimesse, dove dentro ci finiscono bombole del gas, materiali infiammabili, combustibili, un po’ di tutto insomma.
Luoghi estremamente pericolosi per la sicurezza delle persone, anche perché alcuni di questi condomini sono stati concepiti anni e anni fa, con all’interno corridoio angusti, luci scarse, angoli ciechi…
Capisci bene come, in caso di incendio, diventino dei luoghi molto pericolosi per gli inquilini del palazzo. Se ti ritrovi in situazioni simili, il mio consiglio è di correre subito ai ripari, dotando il condominio di cartellonistica opportuna ed estintori. Come minimo.
Per le attività soggette occorre comunque incaricare un tecnico antincendio per eseguire le pratiche di prevenzione incendi.
Poi si deve contattare un’azienda o un professionista per far installare gli adeguamenti antincendio richiesti secondo il decreto.
Infine incaricare la stessa azienda installatrice o un’altra per la manutenzione successiva.
Se ti sembra di ritrovarti in una situazione del genere non esitare a contattarci, clicca il link per richiedere subito una consulenza gratuita.
L’ultima novità sta nel decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 30 il 5 febbraio 2019.
È il decreto 25 gennaio 2019, entrato in vigore dal 6 maggio 2019. “Modifiche e integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987 numero 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
Dove si applica il decreto 25 gennaio 2019?
Le disposizioni contenute nel decreto 25 gennaio 2019 e che sono in vigore dal 6 maggio dello stesso anno riguarda sia edifici nuovi che quelli esistenti. in particolare le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni.
Mentre per quelle esistenti il piano di adeguamento è entro il 26 maggio 2020 per adottare disposizioni antincendio che possono garantire l’esodo in caso di incendio.
Due anni, quindi maggio 2021, per l’installazione di impianti di segnalazione manuale di allarme antincendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Per interventi di rifacimento delle facciate la realizzazione di un cappotto termico di una facciata ventilata le nuove norme devono essere osservate dal 6 maggio stesso.
I requisiti di sicurezza antincendio delle facciate dei condomini.
Come accennato, il decreto contiene prescrizioni volte a ostacolare la propagazione dell’incendio attraverso le facciate. Quindi i requisiti sono valutati limitando:
- la propagazione di un incendio causato dalle fiamme che fuoriescono daii vani
- incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un incendio di origine esterna;
- limitare, in caso di incendio, la caduta di parte di facciata, che potrebbe compromettere l’esodo degli occupanti mentre l’edificio va in fiamme, ferendo o uccidendo le persone in uscita.
E i tempi per l’adeguamento di queste misure contro un incendio in un condominio?
Il decreto è entrato in vigore il 6 maggio 2019. È stato previsto un periodo transitorio di due anni per ottemperare alle disposizioni. Periodo scaduto il 26 maggio del 2020. Tu o il tuo amministratore di condominio avete messo in regola lo stabile di cui siete responsabili?
Ecco di seguito tutti gli adempimenti previsti dal decreto. Si inizia ovviamente con l’attribuzione di nuovi livelli di prestazione LP, soggetti poi ai relativi aggiornamenti.
Con questo decreto si introducono nuove fasce di misure da fare in base all’altezza, compito che spetta naturalmente al tecnico progettista antincendio, che interviene dove ci siano attività soggette alla prevenzione incendi.
L’altezza antincendio non si intende l’altezza dell’edificio, ma un parametro di rischio che indica l’altezza massima misurata a livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e o agibile, escluse quelle dei vani tecnici al livello del piano esterno più basso.
- LP0 per edifici d’altezza da 12 a 24 m
- LP1 per edifici d’altezza da 24 a 54 m
- LP2 per edifici d’altezza da 54 a 80 m
- LP3 per edifici oltre 80 m.
Per gli edifici di altezza superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese nel d.P.R. 151/11, e comunicanti con l’edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.
Il decreto introduce per il condominio la figura del responsabile della gestione sicurezza contro un incendio, che pianifica e organizza le attività.
Questa figura, che può essere coincidente con il Responsabile delle attività, ha il compito di:
- predisporre le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
aggiornare la pianificazione dell’emergenza; - controllare periodicamente le misure di prevenzione adottate;
- riferire al Coordinatore dell’emergenza le informazioni e le procedure da utilizzare nella pianificazione dell’emergenza;
- segnalare ciò che differisce dalla non conformità di sicurezza antincendio.
C’è poi il Coordinatore dell’emergenza ha il compito di:
- sovraintendere all’attuazione delle misure di emergenza ed evacuazione e interfacciarsi con i soccorritori;
- coadiuvare, se presente sul posto, la gestione dell’emergenza.
Il provvedimento individua le nuove misure contro un incendio, calibrandole in funzione dell’altezza degli edifici di ogni condominio.
Ovviamente vanno installati gli estintori, anche nella prima fascia da 0 a 12 m in cui, come ti ho già ricordato, ne occorre almeno uno a piano, in quanto luogo di lavoro.
Per LP0 da 12 a 24 m compiti del Responsabile dell’attività:
- identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio;
- fornire informazioni agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio;
- esporre un documento informativo con divieti e precauzioni da adempiere, numeri telefonici per il soccorso e le emergenze, istruzioni per l’esodo in caso di necessità;
- mantenere l’efficienza dei sistemi e dispositivi antincendio, adoperando opportune verifiche di controllo e manutenzione.
LP1 da 24 a 54 m compiti del Responsabile dell’attività:
- predisporre e verificare periodicamente la pianificazione di emergenza;
- informare gli occupanti sulle procedure da seguire in caso di incendio e della misure antincendio da osservare;
- mantenere l’efficienza dei sistemi e dispositivi antincendio, adoperando opportune verifiche di controllo e manutenzione, trascrivendo gli esiti su un registro dei controlli;
- esporre un documento informativo e cartellonistica di sicurezza riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio. Le informazioni possono essere redatte in altre lingue oltre l’italiano;
- verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- adottare delle misure antincendio preventive.
Per LP2 compiti del Responsabile dell’attività:
I compiti del responsabile dell’attività sono uguali a quelli del livello di prestazione, oltre all’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.
Per LP3 i compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 2 e a questi si sommano:
- predisporre il centro di gestione dell’emergenza;
- designazione del Responsabile della gestione della sicurezza antincendio;
- designazione del Coordinatore dell’emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex DM 10 marzo 1998);
- installare un impianto EVAC.
Se sei un amministratore di condominio devi prendere molto seriamente la prevenzione contro un incendio. Ne sei civilmente e penalmente responsabile, anche in maniera piuttosto pesante.
È fondamentale avere partner seri e affidabili, senza affidarsi semplicemente a quello che costa meno; perché gli adempimenti sono tanti e serve molta serietà per portarli avanti.
Il mio SISTEMA MANUTENZIONE PROTETTA gestisce anche il condominio, per tutto quello che riguarda le dotazioni antincendio.
Ci possono essere porte antincendio, uscite di emergenza, estintori, impianto vari, rivelatore di fumo, pompe, idranti…
In particolare gli idranti sono molto importanti in un condominio. L’altezza notevole e una mancata portata d’acqua può essere letale per gli occupanti del condominio in caso di incendio.
Aspetti come questi magari possono sfuggire a chi non è esperto di prevenzione antincendio.
Capisci allora ancora di più l’importanza fondamentale di avere dalla tua parte un manutentore che fa dell’antincendio il suo esclusivo settore di intervento.
Non aspettare che arrivino i controlli a farti passare dei guai. O peggio ritrovarti sulla coscienza degli inquilini che non sono riusciti a salvarsi per la mancanza delle giuste misure e attrezzature antincendio.
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