Obbligo CIN Affitti brevi: quando entra in vigore e come adeguarsi

obbligo affitti brevi come adeguarsi

Dal prossimo 1 settembre 2024 scatta l’obbligo per gli affitti brevi di avere il Codice Identificativo Nazionale, il CIN.

Dopo la pubblicazione del Decreto AnticipiD.L. n. 145/2023 del 18 ottobre coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023 n. 191, è arrivata l’intesa Stato-Regioni in merito alla banca dati nazionali.

L’obiettivo del governo è partire dopo l’estate il 1 settembre, con la pubblicazione del decreto e l’effettiva entrata in attività della piattaforma nazionale per l’assegnazione del CIN.

Da allora scatteranno i 60 giorni per la piena entrata in vigore e la successiva applicazione delle sanzioni previste dal decreto Anticipi.

Ecco cosa cambia e cosa bisogna fare per rispettare l’obbligo per gli affitti brevi.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è nato per sostituire il Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) già in vigore in diverse regioni italiane.

Sarà rilasciato mediante una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, presentando una specifica richiesta da parte del locatore, con i dati catastali e i requisiti di sicurezza di cui deve dotare l’unità immobiliare.

Sul sito sarà disponibile un modulo da compilare online, a cui allegare la documentazione richiesta.

Dopo aver ricevuto la pratica, il Ministero verificherà la conformità dell’immobile e assegnerà quindi il CIN e lo registrerà nella banca dati nazionale.  

Quando entra in vigore il codice CIN?

Come già detto sopra, sarà introdotto il prossimo settembre 2024 ed entrerà in vigore dopo 60 giorni, intorno quindi a novembre.

L’obbligo del Codice CIN si applica agli immobili destinati ad affitti brevi a finalità turistiche.

Sorge l’obbligo di esporre il Codice CIN all’esterno della struttura per affitti brevi e su ogni annuncio online, sia su portali dedicati che su qualsiasi sito web dove la struttura viene pubblicizzata.

Differenze tra CIN e CIR

Il CIN non va confuso con il Codice Identificativo Regionale (CIR), già impiegato in alcune regioni italiane per la disciplina degli affitti brevi.

Quindi il CIR era limitato a specifiche aree geografiche e gestito a livello regionale.

Il CIN invece rappresenta l’unificazione del sistema di identificazione in tutto il Paese.

La transizione dal CIR al CIN creerà uno standard per il processo di registrazione e controllo delle strutture ricettive, semplificando in questo modo le procedure sia per i proprietari di strutture che per le autorità.

Quali sono le sanzioni se non si ha il CIN?

Per la mancanza del CIN il proprietario rischia di andare incontro a sanzioni importanti, che vanno da multe pecuniarie fino alla sospensione dell’attività ricettiva.

Ecco le principali misure:

  • le strutture sprovviste di CIN vanno incontro a multe tra gli 800 e gli 8.000 euro;
  • la mancata esposizione del Codice porta al rischio di sanzione economica compresa tra 500 e 5.000 euro;
  • il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti per il rilascio del codice CIN è punibile con sanzion tra i 600 e i 6.000 euro.

Inoltre, in caso di recidiva e di accumulo di violazione delle disposizioni, si può arrivare fino alla sospensione dell’attività ricettiva.

Quali sono i requisiti di sicurezza antincendio per rispettare l’obbligo per gli affitti brevi?

Ecco cosa richiede l’articolo 7 del Decreto Anticipi per le prescrizioni di sicurezza.

“Le unità immobiliari a uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.

L’estintore è da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.

In ogni caso, è da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.”

Gli estintori portatili per rispettare l’obbligo per le case vacanze per affitti brevi.

Nelle case vacanze è obbligatorio installare estintori portatili certificati e a norma di legge, da posizionare in luoghi accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo.

La normativa stabilisce l’installazione di almeno un estintore portatile ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Ad esempio, se la struttura presenta tre piani da 50 metri quadri ciascuno, saranno necessari almeno tre estintori.

Secondo l’art. 13 ter n. 7 del D.L. 145-2023 conv. in L. 191-2023, “per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021 

Tra gli estintori portatili noi consigliamo un idrico a schiuma da 6 litri, omologato per classi di Fuoco A e B e testato su focolai di classe F come da norma UNI 3/7:2008.

È un estintore adatto all’uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000V a una distanza di 1 metro.

Oltre ai fuochi di tipo B e A, è testato e utilizzabile anche su fuochi generati da oli combustibili di natura vegetale e/o animale, cioè i fuochi di tipo F.

È quindi perfetto per contrastare focolai che possono scaturire nelle cucine sui fornelli, tra le principali cause di incendi domestici.

Ti sconsiglio caldamente quindi di comprare un estintore qualsiasi per la casa vacanza, senza controllare omologazioni e indicazioni per l’impiego.

Non affidarti al “fai da te” quando si tratta di sicurezza. Qualcuno potrebbe farsi male e tu potresti anche rischiare delle sanzioni che potrebbero compromettere mesi di affitti brevi.

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I rilevatori di monossido di carbonio e gas combustibili per rispettare l’obbligo per le case vacanze per affitti brevi.

Oltre agli estintori, nelle case vacanze per affitti brevi è obbligatorio installare anche rilevatori per monossido di carbonio (CO) e per gas combustibili, come il metano e il GPL.

Il rilevatore di monossido di carbonio (CO) è un dispositivo che fa scattare un allarme non appena nell’aria di una determinata stanza della casa viene rilevata una quantità troppo elevata di monossido di carbonio.

Il dispositivo che ti consiglio è conforme alla norma europea EN 50291-1:2010 “Apparecchi elettrici per la rilevazione di monossido di carbonio in ambienti domestici”.

I rilevatori di gas GPL e di metano hanno lo scopo di segnalare l’avvenuta fuga prima che si presentino i sintomi dell’intossicazione. Infatti, questi gas sono incolore e inodore e non hanno effetti irritanti.

Pertanto, possono provocare una grave intossicazione senza che la persona si renda conto di quello che le sta succedendo.

Di norma, il GPL e il metano vengono espulsi con gli altri prodotti della combustione. Tuttavia, in alcune circostanze, il gas non espulso inizia a saturare l’ambiente.

I rivelatori di gas metano e GPL, conformi alla norma europea EN 50194 e certificati IMQ, avvisano per mezzo di un segnale ottico ed acustico della presenza di gas nell’ambiente in cui sono installati.

Non aspettare che sia troppo tardi, se vuoi ottenere il CIN per evitare sanzioni e perdere clienti.

Se vuoi installare i rilevatori gas combustibili e monossido di carbonio per rispettare gli obblighi per la sicurezza antincendio delle case vacanze per gli affitti brevi a finalità turistiche, contattaci subito per richiedere una consulenza gratuita.

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