Eccoci all’ultima novità con cui nel 2021 è cambiata radicalmente la sicurezza antincendio. Il decreto Minicodice, infatti, assesta un altro duro colpo alla vecchia normativa sulla sicurezza antincendio.
Si parla di una vera e propria rivoluzione del settore, che richiederà non pochi sforzi per adeguarsi e non restare indietro. Stando anche attenti a cogliere le molte opportunità che questi cambiamenti porteranno.
Il decreto 03 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” è chiamato più semplicemente “Decreto MiniCodice”.
Riguarda i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 ottobre 2021 ed entrerà in vigore esattamente a un anno di distanza, il 29 ottobre 2022.
Gazzetta Ufficiale N. 259 29 Ottobre 2021
Con la sua pubblicazione si è completato il pacchetto di Decreti che riformano buona parte della normativa antincendio.
Con questi decreti infatti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha aggiornato le disposizioni del D.M. 10 marzo 1998 ‘Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro’.
In parole povere, il benemerito D.M. 10 marzo 1998 a ottobre 2022 andrà definitivamente in pensione. Questo era il decreto su cui si fondava l’intera impalcatura della normativa antincendio.
Già con i Decreti Controlli e Decreto GSA abbiamo visto cosa cambierà e quali misure dovrai prendere per aggiornare la sicurezza antincendio nella tua attività.
Ci sono un po’ di aspetti di cui occuparsi, ma agendo in tempo riuscirai a metterti in pari con tutte le novità.
Ma ricordati di attivarti e, in caso di dubbi, non esitare a contattarci.
Per quanto riguarda il Decreto Minicodice, diciamo subito che di per sé è una vera e propria novità per la sicurezza antincendio.
Per il semplice fatto che per la prima volta un decreto cerca di SEMPLIFICARE le normative, anziché complicarle. Sembra incredibile, ma è così.
Davvero una piacevole novità, che devo dirti ho accolto con un po’ di speranza in più per il futuro di questo settore.
Speriamo quindi che si proceda sempre più verso un progressivo snellimento della burocrazia. Ovviamente, mantenendo e, anzi, aumentando gli standard di sicurezza e prevenzione.
Ma vediamo allora come e dove si applica il nuovo Decreto Minicodice sulla sicurezza antincendio.
Il Decreto introduce, nell’Allegato I, criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio. Indica poi le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
Sono considerati luoghi a basso rischio incendio tutti quelli che non sono ricompresi nelle attività del DPR 151/2011 e non dotati di specifica regola tecnica verticale. Hanno tutti i seguenti requisiti:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (dove per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
La valutazione del rischio d’incendio è un’analisi dello specifico luogo di lavoro. È finalizzata a individuare le più severe ma credibili ipotesi d’incendio. Con le corrispondenti conseguenze per gli occupanti.
La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
- individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione…);
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, caratteristiche degli edifici…);
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti. Dovrai così adottare soluzioni più sicure come:
- riduzione delle sorgenti di innesco;
- corretto impiego di attrezzature elettriche;
- utilizzo di materiali meno pericolosi;
- processi produttivi più sicuri;
- implementazione di specifiche procedure.
La filosofia su cui è basato il decreto è quella della semplicità ed essenzialità. Lo scopo è gestire al meglio la progettazione antincendio per i luoghi di lavoro a rischio basso.
Un esempio è l’assenza di livelli prestazionali come la resistenza e la reazione al fuoco. E anche quando bisogna indicare dei valori, si è ridotto tutto al minimo indispensabile (es. 0,7 persone/mq per calcolare l’affollamento).
Questo è il filo conduttore adottato per tutte le misure relative alla sicurezza antincendio inserite nel decreto Minicodice. In questo modo possono essere leggibili e applicabili anche da chi non è esperto in progettazione antincendio.
Per tutte le attività non ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto, ai fini della progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio si fa riferimento al DM 03/08/2015.
Inoltre, il decreto non esclude di utilizzare i criteri del DM 03/08/2015 anche per i luoghi a rischio basso, nel caso si vogliano applicare tutti i criteri elencati in normativa.
Cosa cambia per le aziende con il decreto Minicodice nella sicurezza antincendio?
L’art. 4 del Minicodice prevede che, per le aziende esistenti all’entrata in vigore, si dovrà attuare l’adeguamento alle disposizioni del Decreto come previsto dall’art. 29 del DL 81/2008:
- nel caso in cui ci siano modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative per la Sicurezza dei lavoratori;
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- a seguito di infortuni o quando la sorveglianza sanitaria ne palesi la necessità.
Se ti ritrovi in una di queste situazioni, dovrai rivalutare il Rischio Incendio e adottare le conseguenti misure di Sicurezza previste.
Ma, in sostanza, su cosa si dovrà intervenire in base al decreto Minicodice sulla sicurezza antincendio?
Dopo la valutazione del rischio incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono:
- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio
- Controllo dell’incendio
- Rivelazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Vediamo brevemente alcune di queste misure contenute nel decreto Minicodice relative alla sicurezza antincendio.
Per la compartimentazione è sufficiente, come distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio verso altre attività, uno spazio scoperto di 3,5 m.
Questa condizione è già prevista dal Codice di prevenzione incendi, ma per carichi d’incendio qf fino ad un massimo di 600 Mj/m2. Mentre per la propagazione all’interno del luogo di lavoro non si fissano limiti geometrici alla compartimentazione.
L’Esodo richiede che solo le porte impiegate da più di 25 occupanti, in caso di attività aperta al pubblico, abbiano l’apertura a spinta e dispositivo di apertura conforme alla UNI EN 1125 o equivalente.
Lungo le vie di esodo, inoltre, deve essere solitamente installato un impianto di illuminazione di sicurezza.
La Gestione della sicurezza antincendio (GSA) è alleggerita, rispetto al Codice di prevenzione incendi. Sono richieste:
- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- mantenimento in efficienza di impianti e attrezzature di sicurezza antincendio;
- attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- apposizione di segnaletica di sicurezza;
- gestione dei lavori di manutenzione.
La Rivelazione ed allarme è demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti.
Nella gestione della sicurezza antincendio, si devono adottare idonee procedure di emergenza per allertarli in caso di incendio.
In base alla valutazione del rischio incendio, si potranno impiegare rivelatori autonomi di fumo con allarme acustico installati secondo la norma UNI 11497.
Oppure, si può prevedere l’installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi conforme alla norma UNI 9795, con almeno le funzioni principali di controllo e segnalazione automatica o manuale, alimentazione e allarme incendio.
Il Controllo di fumi e calore deve garantire lo smaltimento di fumi e calore in caso d’incendio. Dovrà avvenire attraverso aperture coincidenti con infissi come porte e finestre.
Le modalità di apertura in caso di incendio di queste aperture si dovranno considerate nella pianificazione di emergenza.
Questi sono solo alcune misure contenute nel decreto Minicodice sulla sicurezza antincendio. Non aspettare di farti trovare impreparato. Mettiti in pari con tutti gli aggiornamenti previsti dall’imminente rivoluzione nel mondo della sicurezza antincendio.
Il decreto Minicodice è solo l’ultimo dei decreti arrivati alla fine del 2021 e che entreranno in vigore nell’autunno del 2022.
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